Il vino alla sbarra. Ma gli imputati sono gli altri

Processo ironico a chi rende il vino buono troppo caro da ordinare, difficile da raccontare e comodissimo da usare come immagine di ogni eccesso.
Si apra l’udienza. Il Tribunale del Buon Senso è riunito per esaminare un caso singolare: il vino compare sul banco degli imputati, mentre chi contribuisce a metterlo nei guai resta comodamente seduto fra il pubblico.
La parte offesa è rappresentata dai produttori di vino buono.
Quelli che lavorano in vigna, aspettano, rischiano, investono e poi scoprono che la loro bottiglia può finire prigioniera di un prezzo scoraggiante oppure protagonista involontaria di un servizio televisivo sull’abuso di alcol.
Si costituisce parte civile anche il consumatore: vorrebbe scegliere con criterio, pagare un prezzo sensato e ricevere informazioni comprensibili.
Prima di procedere, la Corte mette a verbale una circostanza: il vino contiene alcol e comporta rischi. Il pregio dell’etichetta non costituisce un’attenuante per l’organismo. Chi deve guidare fa bene a non bere.
Chiarito questo, si chiamino gli imputati.
Primi imputati: i ristoratori del ricarico acrobatico

Non tutti i ristoratori, naturalmente. Rispondono davanti a questa Corte quelli capaci di trasformare una bottiglia in un investimento patrimoniale.
capo d’accusa è sequestro del piacere mediante carta dei vini.
La difesa ricorda che esistono costi di acquisto, personale, conservazione, bicchieri, servizio e rischio d’impresa. La Corte riconosce ogni voce. Un ristorante deve guadagnare e una cantina ben gestita ha un valore.
Poi, però, arriva il momento in cui il cliente legge il prezzo, richiude la carta e ordina acqua. A quel punto sarebbe interessante sapere chi abbia vinto: il produttore ha perso un’occasione di consumo, il cliente ha rinunciato e il ristoratore ha conservato la bottiglia per una futura visita della Sovrintendenza.
Il vino buono dovrebbe incontrare chi desidera berlo. Se diventa un oggetto da ammirare a distanza, tanto vale esporlo con il cartellino e organizzare visite guidate.
Il produttore, chiamato a testimoniare, dichiara: «Ho impiegato anni per convincere il pubblico che il mio vino merita di essere bevuto. Poi è bastato un prezzo sulla carta per convincerlo a lasciarlo dov’è».
La pena richiesta è un mese di lettura dei propri prezzi ad alta voce, davanti al produttore e al cliente. Senza accompagnamento musicale e senza poter pronunciare la parola “esperienza” per giustificare qualsiasi cifra.
Seconda imputata: la legge, accompagnata dal suo ufficio comunicazione
Qui il processo deve fermarsi a controllare le carte. Sarebbe imbarazzante condannare qualcuno per confusione usando informazioni confuse.

Il limite generale di alcolemia alla guida è oggi di 0,5 grammi per litro, mentre per determinate categorie vale il limite zero. La riforma del 2024 non ha modificato queste soglie.
Prima dell’abbassamento del 2002, il limite generale era di 0,8. Dal fondo dell’aula un produttore domanda: «Scusate, ma quando il limite era 0,8, a 0,6 si era meno ubriachi di oggi?».
Il giudice richiama all’ordine, ma ammette la domanda.
Naturalmente no: era diversa la soglia ammessa dalla legge, non la reazione dell’organismo. Il legislatore ha scelto un margine più prudente per la sicurezza stradale. Scelta legittima, che merita di essere spiegata bene: un limite legale non è un certificato di innocuità per chi gli rimane sotto.
La Corte dispone pertanto che ogni comunicazione distingua chiaramente quanto alcol si è assunto, quali effetti può avere e che cosa consente la legge. Sono questioni collegate, ma non intercambiabili.
Viene poi esaminato il sospetto che chi assume hashish o altre droghe possa sfuggire ai controlli perché occorrerebbe necessariamente portarlo in ospedale. Anche qui gli atti correggono l’accusa: sono previsti accertamenti preliminari e prelievi di fluido orale, con analisi di conferma in laboratorio. Nel 2026 la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che la punibilità richiede un collegamento fra l’assunzione e condizioni di pericolo per la circolazione.
L’accusa di lasciare indisturbate le droghe mentre si perseguita il vino, dunque, non è dimostrata da questi elementi e viene archiviata.
Resta una richiesta: regole comprensibili, controlli rigorosi e spiegazioni accessibili. Il cittadino dovrebbe poter capire che cosa gli viene richiesto senza organizzare un convegno fra un avvocato, un tossicologo e il comandante della polizia stradale.
La pena satirica consiste nell’obbligo di spiegare ogni novità normativa in una pagina leggibile. Esame finale davanti a cittadini senza laurea in diritto. Vietato rispondere con un rinvio al comma precedente.
Terzi imputati: i tuttologi da salotto e il calice di repertorio

Entrano ora gli esperti di tutto. Nella nostra aula immaginaria passano dalla geopolitica alla fermentazione alcolica durante una pausa pubblicitaria.
Il capo d’accusa è semplificazione aggravata dall’assenza di dubbi.
Immaginiamo la scena: si parla di eccessi, dipendenze, incidenti e consumo incontrollato. Sullo schermo compare un elegante calice di rosso.
È fotogenico. Ha colore, riflessi, una forma riconoscibile. Il bicchierino di superalcolico, interrogato dalla regia, risulta troppo piccolo per una buona inquadratura.
Il calice diventa così il figurante ideale: non parla, non protesta e si presta a interpretare tutti i ruoli. Se fosse un attore, avrebbe diritto almeno ai contributi.
Naturalmente il vino appartiene alle bevande alcoliche. Nessuno chiede di cancellarlo dal discorso. Si chiede di spiegare dosi, gradazioni, frequenza e comportamenti, invece di affidare a un’immagine il lavoro che dovrebbe fare un ragionamento.
Anche la difesa del vino deve accettare questa precisione. Dire che è meno alcolico di un distillato, a parità di volume, è corretto. Concludere che per correre rischi occorra berne quantità enormi è un salto che la Corte non autorizza: circa 125 millilitri di vino a 12 gradi contengono una quantità di alcol simile a 40 millilitri di superalcolico a 40 gradi.
Il corpo, purtroppo, non legge le guide enologiche.
Possiamo raccontare territori, cultura, lavoro, gastronomia e piacere senza trasformarli in certificati sanitari. E possiamo parlare dei rischi specificando le quantità e le modalità di consumo a cui ci riferiamo.
Al tuttologo che dichiara «l’alcol fa male», il giudice concede quindi di proseguire, ma gli chiede di argomentare: quali effetti sta descrivendo? Su quali dati basa le conclusioni? Sta parlando di rischi immediati, di consumo abituale, di guida o di dipendenza?
L’imputato domanda quanto tempo abbia per rispondere.
«Tutto quello che le occorre», replica il giudice. «Purché sappia di che cosa parla».
La pena sarà particolarmente severa: dire soltanto le cose che si sanno, indicare le fonti, motivare le conclusioni e specificare a quali quantità e situazioni ci si riferisce.
In caso di ignoranza della materia, scatterà l’obbligo di pronunciare: «Non lo so».
La difesa annuncia ricorso, sostenendo che una simile prescrizione potrebbe compromettere interi palinsesti.
La sentenza
Il Tribunale del Buon Senso, ascoltate le parti, dichiara colpevoli i ricarichi che fanno passare la voglia di ordinare, le spiegazioni che aumentano la confusione e le opinioni che pretendono di sostituire i fatti.
Condanna i primi alla ragionevolezza, le seconde alla chiarezza e le terze all’obbligo di dimostrare ciò che sostengono.
Ai produttori riconosce il diritto di vedere raccontato il proprio lavoro con competenza. Ai consumatori ricorda che apprezzare un vino significa anche sapersi fermare.
Il calice viene congedato dall’aula. Potrà tornare a tavola, purché non debba più fare da comparsa in ogni processo all’alcol.
L’udienza è tolta. Il conto, questa volta, lo paghino gli imputati.
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