Notizie Italiane

Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflot

Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflot

Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflot: rifiuta l’86,2% delle richieste di risarcimento.

 

Pubblichiamo con piacere il comunicato stampa di Air Help, ciò per sensibilizzare i rischi di viaggiare in Europa.

La corte suprema italiana in difesa dei passeggeri aerei

Chi vola partendo da un aeroporto Europeo è tutelato dalla legge 261/2004:
qualunque sia la sua nazionalità, la destinazione o la compagnia aerea con cui vola

  • Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflo
    Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflo

    Aeroflot, la principale compagnia aerea russa che rifiuta l’86,2% delle richieste di risarcimento, ha respinto la richiesta di oltre 100 passeggeri di un volo Milano – San Pietroburgo

  • AirHelp ha portato il caso ai Giudici di Pace italiani per conto dei passeggeri, sostenendo che il volo era partito dall’UE e quindi rientrava nel Regolamento (CE) 261/2004. Aeroflot ha cercato di negare la giurisdizione davanti alla Corte Suprema italiana.
  • AirHelp ha vinto la causa: Aeroflot dovrà pagare 600 euro di risarcimento a ogni passeggero del volo

 

Vittoria storica di AirHelp contro Aeroflot

 

Aeroflot, la principale compagnia aerea russa, è stata condannata dal Giudice di Pace di Roma a pagare 600 euro di risarcimento per ciascuno dei passeggeri presenti sul volo Milano – San Pietroburgo del 3 giugno 2019. Il volo era stato cancellato e aveva lasciato a terra oltre cento passeggeri. Secondo uno dei più recenti studi di AirHelp, la compagnia russa nega il risarcimento all’86,2% delle richieste e, anche in questo caso, Aeroflot si era rifiutata di rimborsare i passeggeri sostenendo che, non essendo una compagnia aerea registrata nell’Unione Europea e non avendo a bordo cittadini europei, i viaggiatori del volo non fossero tutelati dal Regolamento (CE) 261/2004.

I passeggeri hanno chiesto supporto a AirHelp, società specializzata nel diritto dei passeggeri aerei, che ha accolto il caso ed è arrivata fino alla Corte Suprema Italiana per far valere i diritti dei viaggiatori coinvolti. La Corte Suprema Italiana è giunta a una sentenza storica: ha stabilito che la giurisdizione per il risarcimento viene stabilita in base al luogo di partenza del volo e non secondo il luogo dove la compagnia aerea è registrata.

Gli step che hanno portato al risarcimento

AirHelp ha presentato due cause diverse davanti al Giudice di Pace di Roma nel 2020 per conto dei passeggeri, sostenendo che siccome il volo era partito dall’Italia, il volo ricadeva sotto la giurisdizione italiana e doveva quindi rispondere alle leggi previste dal Regolamento (CE) 261/2004.

Il Giudice di Pace ha dato ragione ad AirHelp, ma Aeroflot ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni Unite (SS. UU.) della Corte Suprema Italiana. Il 10 novembre 2021 le SS. UU. della Corte Suprema Italiana hanno dato una sentenza storica, sostenendo che, in caso di interruzione del volo, la giurisdizione di pertinenza deve essere individuata in base al luogo di partenza, dove il passeggero ha firmato il contratto di trasporto con la compagnia aerea. Il volo Milano – San Pietroburgo del 3 giugno 2019 ha creato un precedente importante: dato che il volo sarebbe dovuto partire dall’Italia, il caso ricade sotto la giurisdizione italiana e deve quindi attenersi al Regolamento (CE) 261/2004. La sentenza è storica perché significa che d’ora in avanti, tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro cittadinanza, hanno diritto a ricevere il risarcimento se sono su territorio europeo.

Salvaguardare i diritti dei passeggeri aerei a livello globale

Il caso Aeroflot è una pietra miliare anche per AirHelp che si pone all’avanguardia nella salvaguardia dei diritti dei passeggeri aerei a livello globale. Christian Leininger, Head of Corporate Development di AirHelp commenta: “Il Regolamento (CE) 261/2004 dà linee guida precise sui diritti dei passeggeri aerei. Per i voli che presentano ritardi superiori alle tre ore o vengono cancellati con meno di 14 giorni di preavviso e sono su territorio europeo, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento, anche se il vettore non è registrato in UE”. “Non importa da dove vieni”, continua Floris, “tutti possono ottenere un risarcimento e sono tutelati dal Regolamento (CE) 261/2004 allo stesso modo, a condizione che il disagio sia stato causato direttamente dalla compagnia aerea”.   

Questa vittoria è un ottimo traguardo per AirHelp e per i passeggeri che sono stati coinvolti, ma stabilisce un precedente per tutti i passeggeri in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea. Il Regolamento (CE) 261/2004 ha lo scopo di responsabilizzare le compagnie aeree, mantenere un alto standard di servizio e tutelare i viaggiatori aerei che volano da/a territori dell’UE, all’interno dello spazio aereo dell’Unione Europea. AirHelp continuerà a difendere i diritti dei consumatori e dei passeggeri aerei in tribunale, ogni volta che sarà necessario.

AirHelp

AirHelp è la più importante azienda a livello mondiale che aiuta i passeggeri ad ottenere un rimborso per ritardi, cancellazioni e overbooking. La compagnia intraprende anche azioni legali e politiche per sostenere l’applicazione dei diritti dei passeggeri aerei in tutto il mondo. AirHelp ha aiutato più di 16 milioni di persone, è disponibile in 35 paesi e ha più di 750 dipendenti.


Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio