Vino e Ristoranti

Vigneti eroici e storici, firmato il regolamento

Sui vigneti “eroici” era dal 2017 che si aspettava un decreto attuativo che desse concretezza al loro riconoscimento, ossia dalla pubblicazione del Testo Unico sul vino.

Il Testo Unico della Vite e del Vino (Legge 12 dicembre 2016, n. 238), “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, entrata in vigore da gennaio 2017, in 91 articoli riassumeva oltre 4 mila pagine di leggi e provvedimenti esistenti nel settore, e all’articolo 7, comma 3, vi era stato inserito un pezzo relativo alla salvaguardia dei vigneti eroici e storici e che trasformava in ‘patrimonio culturale’ la vite e i territori viticoli.

Ieri il Mipaaf ha diramato il comunicato che il Ministro Teresa Bellanova, di concerto con i Ministri Franceschini e Costa, ha provveduto a firmare un Decreto il quale, in cinque articoli, definisce i criteri per l’individuazione sia dei vigneti storici sia dei vigneti eroici, nonché le tipologie dei vari interventi da poter attuare sui terreni interessati alle coltivazioni.
Un provvedimento che – come recita la nota – « rende finalmente concreto il percorso atteso da tempo perché i soggetti interessati possano presentare alle Regioni di competenza le domande per il riconoscimento dei vigneti storici o eroici».

La nota del Mipaaf continua: «Come indica il Decreto, si definiscono eroici i vigneti che “ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico, o situati in aree dove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”.
Sono considerati viceversa “storici” quei vigneti la cui presenza, segnalata in una determinata superficie/particella, è antecedente il 1960. Vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali “legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”».

Nei cinque articoli la norma, «accanto alla definizione, affronta e definisce i criteri per l’individuazione dei vigneti storici ed eroici, e quelli per la definizione delle tipologie degli interventi».
Ad esempio, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti “eroici” devono possedere almeno un requisito tra: pendenza del terreno superiore al 30%; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, esclusi quelli situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

Per quanto riguarda i vigneti “storici”, sono individuati o dall’utilizzo di forme di coltivazione tradizionali legate al luogo di produzione, o per la presenza di «sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico».

Colline Prosecco

La nota si conclude con questa precisazione: «Sono altresì considerati storici i vigneti dei paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura costituisca la ragione dell’iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ne ha giustificato l’inserimento; quelli che afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; quelli che ricadono in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli».


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