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Fatturazione elettronica e fattura di carta: il cittadino ingabbiato

È arcinoto che dal 1° gennaio 2019 è entrata a regime della cosiddetta fatturazione elettronica che obbliga tutte le attività di impresa, arte o professione a mandare all’Agenzia delle Entrate per via telematica ogni fattura emessa.

È arcinoto per gli addetti ai lavori che la fattura va inviata al Sistema di Interscambio (SDI), ma se io domando a mia cognata in pensione o alla vicina di casa ancorché giovane mamma con due figli se conoscono l’esistenza della fatturazione elettronica e se saprebbero pagarla, sono sicura che mi guarderebbero con occhi dilatati. Ma anche il giovanotto che mi porta le pizze e ancor più mio marito, uomo di legge che ha sempre vissuto e vive di cultura. Io stessa, che ero un po’ al corrente del tema, sono rimasta sconcertata per un caso che mi è capitato direttamente.

Così, mi sono ben documentata. La fattura elettronica va emessa anche nei confronti di chi ha il solo codice fiscale, ossia nei confronti di tutti i cittadini privi di partita IVA. Ma, nel concreto, in quale diabolico meccanismo il cittadino semplice viene ingabbiato, a sua insaputa, per di più?

«A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia».
In parole povere, il semplice cittadino dovrebbe entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate, sottoporsi ad una serie di passaggi e verifiche, dotarsi un indirizzo PEC, accedere al proprio “cassetto fiscale” e vedere se ha ricevuto fatture da pagare.
Ma sono matti?
E se un semplice cittadino non ha internet e nemmeno sa di avere fatture in sospeso, gli mandano gli ufficiali giudiziari per confiscargli la casa?

Però, tranquilli, in soccorso del semplice cittadino l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il 22 gennaio 2019 (faq n. 55) che il consumatore finale non è obbligato a ricevere la fattura elettronicamente.
È l’esercente o il professionista ad essere «obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio, e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente».

Senza ancora sapere tutto ciò, ma solo per intuizione, a ben ragione mi sono arrabbiata quando ho chiesto lumi su una fattura dello scorso anno mai arrivata a domicilio e la voce al di là del filo continuava a ripetermi che per la prossima devo andare al mio “cassetto fiscale” e che “tutti noi abbiamo un cassetto fiscale” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver esternato le mie ruggenti rimostranze e preteso un cartaceo a domicilio, ho lasciato il mio indirizzo e-mail. Lì voglio trovare la fattura, la stampo, la pago.

È un avviso ad ogni cittadino: non è vero che è finita l’era della fattura di carta!

Maura Sacher


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