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Bruciare le stoppie è reato?

Da millenni i contadini bruciano stoppie, foglie morte, gli scarti di potature, sfalci, ramaglie, e in determinati periodi dell’anno i falò erano occasione di festa, con i bambini a girarci intorno, saltellando e cantando, e gli uomini a bere e mangiare. Ora si viene a scoprire che tutta la popolazione agricola ha corso un grave pericolo per la sua salute.

Ricercatori, analisti, ambientalisti, affermano che la combustione “incontrollata” dei residui vegetali scarica nell’aria e fa depositare sui terreni diossine, benzene, monossido di carbonio, polveri sottili, in quantità preoccupanti. Se nel rogo finiscono materiali plastici o altri rifiuti, si possono produrre polveri cancerogene. In pratica, “i fuochi nei campi non sono che inceneritori a cielo aperto”!

I Regolamenti comunali già disciplinano sia le modalità di eliminazione dei rifiuti agricoli e forestali, inclusi quelli delle aree verdi urbane, anche private, sia i periodi e gli orari di accensione dei fuochi nelle campagne. Il Corpo della Guardia Forestale vigila attentamente contro i fuochi “pericolosi” e “incontrollati”.

Tuttavia, forse non tutti sanno che una Direttiva Europea del 2008 stabilisce che “la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente con l’arresto”.

L’Italia nel 2010 si è adeguata alla previsione sanzionatoria CE, modificando un precedente dispositivo, del 2006, altresì stabilendo che paglia, sfalci e potature, nonché altri materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali trattati.

Da pochi giorni è in vigore la Legge sulle emergenze ambientali, la cosiddetta “Terra dei fuochi Campania – Ilva di Taranto”. L’articolo 3 precisa: «chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso  in  cui  sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si  applica  la  pena  della reclusione da tre a  sei  anni».

Dunque, si parla di rifiuti ‘abbandonati’ ovvero depositati in maniera ‘incontrollata’ e tutti, non solo i contadini, si sono allarmati: possono essere considerati “abbandonati” i cumuli di sterpaglia accatastati la mattina per essere bruciati la sera? Si deve farci la guardia a turno?

E dire che nel settore agricolo si era tirato un gran sospiro di sollievo, quando nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità in materia ambientale e green economy, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2013, si lesse che, “fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della Pac”, i Comuni potevano continuare a regolamentare la materia con propria ordinanza, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio.

Confagricoltura del FVG si è attivata a chiedere che, nel collegato ambientale alla Legge di Stabilità, l’attività di combustione controllata dei materiali vegetali di risulta sia esplicitamente esclusa dal reato introdotto e dalla conseguente sanzione penale, e sollecita Regione ad intervenire, «per evitare interpretazioni della norma a macchia di leopardo le quali, oltre a danneggiare direttamente gli imprenditori agricoli, creano complicazioni inutili e problemi applicativi ai singoli Comuni».  

Stante l’ambiguità della formulazione dei testi, c’è da chiedersi se siano leciti i barbecue all’aperto utilizzando la vegetazione del proprio giardino, o si rischia una denuncia da parte del vicino a cui arriva il fastidioso fumo … o se, al limite, si deve invitare la guardia forestale a presenziare con un estintore e prima di tutto a controllare che la qualità del legno non sia di quelli “pericolosi”.

Maura Sacher


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