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Rottamazione quater, in scadenza la rata di maggio: quanto manca, come pagare

(Adnkronos) –
Ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi.  

In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, comunica l’Agenzia delle Entrate. 

 

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la dodicesima rata rottamazione-quater (undicesima per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dal decreto legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione) mentre, per coloro che sono stati riammessi alla Definizione agevolata (legge n. 15/2025), si tratta della quarta rata. 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it direttamente nell’area riservata oppure inviando una richiesta dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento. 

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive.  

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


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